DANNI DA PARTI COMUNI, INTERVIENE L’ASSICURAZIONE
Il contratto rivale l’assicurato per i danni e nei limiti di quanto pattuito, classico esempio nelle polizze stipulate a copertura dei danni derivanti da immobili è l’ipotesi di danno derivante dalle tubature. In questi casi, salvo il caso di esclusione dell’operatività della polizza (es. alcune volte non è coperto il danno causato da vetustà delle tubazioni), l’assicurazione rivale l’assicurato per i danni che la sua cosa ha causato.
Può, ad esempio, esistere una franchigia, cioè una esenzione dall’obbligo di pagamento se il danno è contenuto entro una determinata somma, solitamente, poi, la franchigia è comunque detratta dall’indennizzo riconosciuto per il danno.
Ricordiamo che al condomino spetta azione diretta esclusivamente verso il condominio e che la domanda di risarcimento del danno deve essere preceduta dall’esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita. Qualora l’assicurazione dovesse riconoscere un indennizzo minore al danno che si ritiene di aver subito, il condomino può trattenere la somma a titolo di acconto sul maggior dovuto dal responsabile dei danni.
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