Il rapporto che lega l’amministratore al condominio è stato prevalentemente configurato, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come un mandato oneroso con rappresentanza, che impone al mandatario professionista l’obbligo di compiere la propria attività amministrativa.
Ebbene, in tutti gli articoli del codice civile riferiti alla materia condominiale, il legislatore non fa mai riferimento ad alcun obbligo di reperibilità dell’amministratore di condominio, limitandosi soltanto a prescrivere, all’art. 1129 c.c. quinto comma c.c., che spetta all’amministratore far installare presso il condominio una targa contenente i suoi recapiti.
Peraltro nessuna norma prescrive che l’amministratore di condominio, per espletare la propria attività amministrativa, debba essere necessariamente dotato di un numero di telefono, di conseguenza, non è corretto parlare di obbligo di reperibilità dell’amministratore di condominio, ma piuttosto di disponibilità dell’amministratore di condominio a colloquiare con i condomini. Tale disponibilità dipende soltanto dal buon senso dell’amministratore, ossia dalla sua capacità di valutare e distinguere le modalità da adottare per la gestione del condominio.