ANIMALI IN CONDOMINIO E ASSICURAZIONE
Il diritto del singolo condomino di tenere con sé animali di affezione non è assoluto o illimitato, ma deve essere contemperato con il diritto alla salute e alle esigenze personali di vita connesse all’abitazione degli altri condomini. Accertato che gli animali possono stare presso la proprietà privata dei condomini (anche in presenza di divieti regolamentari), tuttavia, però, è bene anche sottolineare che il comma 5 dell’art. 1138 c.c. fissa soltanto un limite alla potestà regolamentare incidente sulla proprietà singola, senza recare alcuna disciplina sull’uso delle parti comuni.
Ad ogni modo, il condomino è responsabile dei danni cagionati dall’animale di sua proprietà sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito salvo che provi il caso fortuito. La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell’animale, a prescindere dall’agire dell’uomo (ad esempio, il cane ha distrutto le piante del vicino).
Ad ogni modo, secondo l’ordinanza del Ministero della salute del 6 agosto 2013 “Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” prorogata con successivi provvedimenti, tra questi Ordinanza 25/06/2018, i proprietari dei cani inseriti nel registro dichiarati a rischio elevato di aggressività compilato e aggiornato dai servizi veterinari, devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
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